Statut U.C.C.J.R. - italiana
LO STATUTO
Della professione di consigliere giuridi co
Ai sensi della Legge n. 514/2003 riguardante l'organizzazione e l'esercitazione della professione di consigliere giuridico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 867 del 5 dicembre 2003, ai sensi dei provvedimenti degli artt. 9, 40, 41 e 45 della Costituzione, ripubblicata.
Il Congresso Straordinario dei Collegi dei Consiglieri Giuridici della Romania adotta il presente statuto.
I. DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1 - la professione di consigliere giuridico fa parte della categoria delle professioni giuridiche, viene organizzata come un corpo professionale e viene esercitata ai sensi dei provvedimenti della Legge n. 514/2003 riguardante l'organizzazione e l'esercitazione della professione di consigliere giuridico ed in base ai provvedimenti del presente statuto.
Art. 2 - La professione di consigliere giuridico è indipendente ed organizzata in modo autonomo,essendo esercitata integrata nel sistema romeno di giustizia.
Art. 3 - La professione di consigliere giuridico viene esercitata personalmente da parte del consigliere giuridico iscritto nell'Albo professionale dei consiglieri giuridici definitivi o tirocinanti, denominato qui in seguito Albo, mantenuto da parte dei Collegi dei Consiglieri Giuridici della Romania.
Art. 4 - Il consigliere giuridico, nell'esercitazione della sua professione, si sottopone soltanto alla Costituzione, alla legge, al codice di deontologia professionale ed al presente statuto della professione.
Art. 5 - Nell'esercitazione della professione ed in relazione a codesta, il consigliere giuridico è indipendente dal punto di vista professionale e non può venir sottoposto a nessuna limitazione o pressione di qualsiasi natura, essendo protetto per legge contro codeste.
Art. 6 - Il consigliere giuridico assicura la difesa dei diritti e degli interessi legitimi dello stato, delle autorità pubbliche centrali e locali, delle istituzioni pubbliche e di interesse pubblico, delle altre persone giuridiche di diritto pubblicho, nonchè delle persone giuridiche di diritto privato e delle altre entità interessati conformemente alla Cositutzione ed ai sensi delle leggi del paese.
Art. 7 - Il rapporto professionale fra il consigliere giuridico ed il beneficiario dei suoi servizi è fondato su onestità, probità, correttezza, confidenzialità ed indipendenza delle opinioni professionali.
Art. 8 - Nella sua attività, il consigliere assicura:
- la consulenza, l'assistenza e la rappresentazione dell'autorità oppure dell'ente pubblico o della persona giuridica a favore della quale esercita la professione, difende i diritti e gli interessi legitimi di codesti nei loro rapporti con le autorità pubbliche, con le enti di qualsiasi natura, nonchè con qualsiasi persona giuridica o fisica romea o straniera:
- la vidimazione e la contrassegnazione degli atti a carattere giuridico a norma di legge.
Art. 9 - L'attività di consigliere giuridico è considerata anzianità nel lavoro giuridico nelle posizioni di magistrato, avvocato, notaio pubblico o in altre posizioni giuridiche, a norma delle disposizioni legali specifici a ciascuna di tali professioni.
II. IL CONSIGLIERE GIURIDICO
1. L'esercitazione della professione
Art. 10 - a) L'attività professionale del consigliere giuridico viene esercitata tramite:
- consulenze e domande a carattere giuridico in tutti i campi della giurisprudenza;
- la rogazione di opinioni giuridici con riguardo ad aspetti legali che riguardano l'attività di codesta;
- la rogazione dei progetti di contratti, nonchè la trattativa delle clausole legali contrattuali;
- l'assistenza, la consulenza e la rappresentazione giuridica delle persone giuridiche e di altre entità interessati;
- la rogazione di atti giuridici, l'attestazione dell'identità delle parti, del consenso, del contenuto e della data degli atti conclusi, che riguardano la persona giuridica a favore della quale il consigliere giuridico esercita la sua professione;
- la vidimazione ed il controfirmare degli atti a carattere giuridico;
- l'esaminazione del carattere legale degli atti a carattere giuridico ed amministrativo ricevuti per vidimazione;
- la sottoscrizione su richiesta della direzione, all'interno della rappresentazione, dei documenti a carattere giuridico rilasciati dalla persona giuridica oppure dall'ente pubblico rappresentato;
b) 1. le vidimazioni per carattere legale e conformità veranno accompagnate dalla firma e dalla paraffa professionale;
2. la paraffa professionale individuale includerà d'obbligo i seguenti elementi:
- la denominazione "IL COLLEGIO DEI CONSIGLIERI GIURIDICI" (territoriale - DISTRETTO);
- la sigla "IL COLLEGIO DEI CONSIGLIERI GIURIDICI" (territoriale - DISTRETTO);
- il nome ed il cognome del consigliere giuridico, accompagnati dalla menzione S (tirocinante) oppure D (definitivo), a seconda del caso;
- il codice unico di identificazione, composto da 2+4 (quattro) cifre, assegnato a seconda dell'ordine d'iscrizione nell'Albo, codice unico di registrazione il quale non potrà più venir riassegnato (le prime due cifre rappresentano il distretto);
c) nel caso in cui l'atto giuridico sottoposto alla vidimazione per carattere legale non fosse conforme alla legge, il consigliere giuridico formulerà una relazione di nonvidimazione nella quale indicherà l'inconcordanza di codesta con le norme legali, a fine di rielaborazione dell'atto;
d) il consigliere giuridico, qualsiasi fosse la forma in cui svolge la propria attività professionale, è subordinato, soltanto in linea amministrativa, alla persona giuridica a favore della quale esercita la sua professione.
Art. 11 - Il diritto ad opinione professionale del consigliere giuridico è garantito.
Art. 12 - Il consigliere giuridico può rappresentare in giustizia i suoi parenti, i parenti del coniuge/della coniuge; fino al IV-o grado incluso, a titolo gratuito.
Art. 13 - a) Nell'esercitazione della professione ed in relazione a codesta, il consigliere giuridico è tenuto a mantenere il segreto professionale riguardante la causa che gli è stata affidata, eccetto per i casi espressamente previsti per legge.
b) A cambio dell'attività svolta, il consigliere giuridico ha il diritto di venir rimunerato conformemente ai provvedimenti della forma scritta della relazione giuridica che sta alla base dell'esercitazione della professione nei rapporti col beneficiario.
c) A fine di garantire il segreto professionale, gli atti ed i lavori a carattere professionale che si trovano in possesso del consigliere giuridico oppure al posto di esercitazione della professione sono inviolabili. La perquesizione del consigliere giuridico, del domicilio o del suo studio non può venir fatta che da parte del procuratore, in base ad un mandato rilasciato a norma di legge. Le conversazioni telefoniche del consigliere giuridico non potranno venir ascoltate nè registrate, con nessun tipo di mezzi tecnici, ed è proibito che venga intercettata e registrata la corrispondenza a carattere professionale, che in base alle condizioni ed alla pratica prevista per legge.
2. L'ottenimento della qualità di consigliere giuridico.
A. Il ricevimento nella professione
Art. 14. - Può essere consigliere giuridico, la persona che osserva le seguenti condizioni:
a) è cittadino romeno ed ha il domicilio nella Romania;
b) ha l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) è laureata presso una facoltà di giurisprudenza;
d) è atta dal punto di vista medico per esercitare la professione; tale condizione va comprovata in base ad un certificato medico rilasciato a norma di legge;
e) non si trova in nessuno dei caso di indegnità previsti dalla Legge n. 514/2003.
Art. 15 - L'iscrizione nella professione di consigliere giuridico viene fatta in modo individuale, in base ad una domanda rivolta al Collegio dei Consiglieri Giuridici nella cui circoscrizione territoriale risiede, conformemente al regolamento ed allo statuto di ciascun collegio territoriale.
Art. 16 - (1) La domanda di iscrizione nella professione verrà accompagnata da atti i quali comprovino l'adempimento delle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 della Legge n. 514/2003; rispettivamente: copie dell'atto di identità, degli atti di stato civile, del certificato di nascita, copia autenticata del diploma di studi, il casellario giudiziale, il certificato medico, due fotografie a colore per °La tessera di consigliere giurdico° ed una dichiarazione sotto la propria responsabilità nel quale venga menzionato che adempisce i requisiti legali per l'ottenimento e l'esercitazione della professione di consigliere giuridico e che non è iscritto in un altro collegio o associazione professionale dei consiglieri giuridici.
(2) Il collegio territoriale verifica l'adempimento dei requisiti generali e speciali previsti dalla legge e dallo statuto della professione ed autorizza l'ammissione nel rispettivo collegio.
(3) In seguito all'approvazione della domanda, al sollecitante verrà rilasciata la decisione di iscrizione nella professione, conformemente alla sua anzianità in attività giuridiche.
(4) Le tasse di iscrizioni veranno stabilite da parte di ciascun collegio territoriale.
Art. 17 . Al ricevimento nell'albo professionale, il consigliere giuridico pronuncia il seguente giuramento:
"In nome della Legge, dell'Onore e della Verità
giuro
di rispettare la Costituzione e le leggi di questo paese, di esercitare la mia professione in modo indipendente e con probità e di mantenere il segreto professionale.
Cosi mi aiuti Dio".
C. Incompatibilità e compatibilità
Art. 19 - L'esercitazione della professione di consigliere giuridico è incompatibile con:
a) la qualità di avvocato;
b) le attività le quali offendono la dignità e l'indipendenza della professione di consigliere giuridico ed i costumi;
c) altre professioni autorizzate o stipendiate;
d) la posizione e l'attività di amministratore o di liquidatore all'interno delle pratiche di riorganizzazione e di liquidazione giudiziale;
e) l'attività pubblicistica stipendiata;
f) altre incompatibilità previste per legge oppure risultate dalla situazione di conflitto di interessi, a norma di legge.
Art. 20 - L'esercitazione della professione di consigliere giuridico è compatibile con:
a) l'attività didattica universitaria e di ricerca;
b) la funzione di arbitrio, mediatore o perita, a norma di legge ed osservando i provvedimenti legali riguardanti il conflitto di interessi;
c) la partecipazione a commissioni di studi, di elaborazione dei proietti di regolazioni giuridiche;
d) qualsiasi altra attività professionale la quale non infrange i casi di incompatibilità e di indegnità;
e) la qualità di socio, azionista, amministratore, revisore a qualsiasi delle forme di organizzazione giuridica previste per legge.
Art. 21 - La persona giuridica costituita ai sensi della Legge n. 31/1990 riguardante le società commerciali, repubblicata, costituita da parte di uno o di più consiglieri giuridici iscritti nell'Albo dei collegi territoriali, ha carattere di società professionale.
Ai sensi delle norme deontologiche e di etica professionale e conformemente al presente statuto, tali società professionali non possono funzionare in mancanza della vidimazione di principio rilasciata da parte del collegio territoriale nella circorscrizione territoriale del quale hanno la sede, il quale verificherà, principalmente, i seguenti:
- la qualità di consigliere giuridico, conformemente alla legge ed allo statuto della professione, del socio unici/dei soci/ degli azionisti;
- che l'oggetto di attività sia unico, rispettivamente attività giuridiche (consulenza e rappresentazione giuridica, esclusivamente attività atribute speciale di altre professioni giuridiche) codice CAEN 7411. In seguito all'ottenimento della personalità giuridica ed all'ottenimento delle autorizzazioni di funzionamento, dell'approvazione rilasciata dal Collegio, la società professionale, per cura di codesto, verrà registrata in modo obbligatorio nella parte a destinazione speciale, rispettivamente Società Professionali, dell'Albo del collegio territoriale.
Qualsiasi modifica apportata agli atti costitutivi di tali società dovrà essere communicata al collegio territoriale nella circoscrizione del quale si trova la sede di codesta.
E. La comprovazione della qualità di consigliere giuridico
Art. 22 - (1) La qualità di consigliere giuridico - con diritto di esercitazione della professione viene comprovata in base alla "Tessera di consigliere giuridico" ed al distintivo della professione, rilasciate da parte di ciascun collegio al consigliere giuridico iscritto nell'Albo del Collegio.
(2) Gli atti giuridici rogati e controfirmati da parte del consigliere giuridico avranno applicata la paraffa di costui, mentre quelli vidimati per carattere legale avranno applicate la paraffa e la firma di costui.
(3) Il modello della tessera di consigliere giuridico, con le insegne del corpo professionale, con il distintivo e la paraffa di vidimazione per carattere legale vengono adottate da parte del Congresso dei Collegi dei Consiglieri Giuridici della Romania.
F. Lo stage professionale
Art. 23 - (1) Al debutto dell'esercitazione della professione, il consigliere giuridico segue, in modo obbligatorio, uno stage di preparazione professionale, periodo in cui ha la qualità di consigliere giuridico tirocinante.
(3) Lo stage al debutto nella professione è d'obbligo ed effettivo.
(4) Durante lo stage, il consigliere giuridico avrà la qualità di consigliere giuridico tirocinante.
(5) La durata dello stage è di 2 anni. Il consiglio del collegio territoriale, in modo eccezionale e soltanto in seguito alla verifica della relazione elaborata dal capo dell'Ufficio di orientamento professionale, insieme al consigliere giuridico orientatore, nonchè insieme al consigliere giuridico che sostiene la domanda di ammissione nel collegio in base ad un'attività professionale meritoria, può approvare la riduzione del periodo dello stage. Tale riduzione non può essere maggiore di 6 (sei) mesi calendaristici.
(6) Lo stage viene sospeso durante il periodo della mancata esercitazione della professione.
(7) Il periodo di stage compiuto prima anteriormente alla data di sospensione viene preso in calcolo per la finalizzazione dello stage.
(8) I diritti e gli obblighi amministrativi del consigliere giuridico tirocinante sono previsti nell'atto di decisione in base al quale esercita la professione, fruendo di tutti gli altri diritti della posizione durante il periodo dello stage.
(9) Il consigliere giuridico tirocinante può inoltrare conclusioni presso la corte di giustizia e presso tribunali come istanza di fondo, presso gli organi di indagine penale, nonchè presso tutti gli altri organi amministrativi con mansioni giurisdizionali.
(10) Il consigliere giuridico orientatore è tenuto di inoltrare al Consiglio del collegio terriotirale, in seguito alla fine del periodo dello stage, una relazione di attività con riguardo al modo in cui il tirocinante ha adempito effettivamente i suoi obblighi professionali.
(11) L'assicurazione del consigliere giuridico orientatore
Può esercitare la qualità di consigliere giuridico orientatore soltanto il consigliere giuridico definitivo il quale gode di una reputazione professionale non intaccata.
(12) La definitivazione
In seguito all'esecuzione dello stage il consigliere giuridico tirocinante sosterrà l'esame di definitivazione.
La commissione di esame, in seguito all'esame di abilitazione, rilascia al candidato il Certificato di promozione dell'esame di abilitazione" in base al quale costui viene iscritto nell'Albo con la menzione "definitivo".
La tassa per sostenere l'esame di esame di abilitazione viene stabilita da parte di ciascun collegio territoriale.
(13) La definitivazione nella professione di consigliere giuridico in base all'anzianità nelle altre posizioni giuridiche.
Può venir ricevuto nella professione, in qualità di consigliere giuridico definitivo, colui che anteriormente oppure alla data della sua ammissione ha occupato la funzione di avvocato, di magistrato oppure di notaio definitivo oppure che ha svolto altre funzioni giuridiche, ai sensi delle disposizioni legali specifici a ciascuna di queste professioni, per un periodo minimo di 5 anni.
(14) Il rapporto fra il consigliere giuridico definitivo - guida ed il consigliere giuridico tirocinante è quello di collaborazione professionale, a base di un contratto di orientamento sotto forma scritta.
Le condizioni dell'esecuzione dello stage e dell'esame di abilitazione sono a norma della Legge n. 514/2003 e veranno previste nei regolamenti della Commissione metodologica dell'Unione dei Collegi dei Consiglieri Giuridici della Romania (U.C.C.G.R.).
G. Interdizioni
Art. 24. - (1) Il consigliere giuridico non può assistere o rappresentare parti con interessi contrari nella stessa causa oppure in cause connesse e non può perorare contro la parte la quale gli ha richiesto anteriormente l'opinione con riguardo agli aspetti litigiosi della causa.
(2) Il consigliere giuridico non può venir interrogato come testimone e non può fornire delle relazioni a nessuna autorità o persona con riguardo alla causa che gli è stata affidata, eccetto per il caso in cui abbia la previa autorizzazione, espressa e per iscritto, della parte in causa, a norma di legge.
(3) La qualità di testimone ha priorità rispetto alla qualità di consigliere giuridico, con riguardo ai fatti ed alle circostanze che costui ha conosciuto prima di diventare difensore di qualsiasi delle parti in causa.
(4) Nel caso in cui sia stato interrogato come testimone, il consigliere giuridico non può più svolgere nessuna attività professionale nella rispettiva causa.
(5) Il consigliere giuridico non può assumere la funzione di perita, interprete o traduttore nella causa in cui è coinvolto.
3. L'esercitazione della professione
Art. 25 - A fine di assicurare, di garantire e di proteggere il libero diritto al lavoro, ai sensi dell'art 3 della Legge n. 53/2003- del Codice del lavoro e degli artt. 41 e 45 della Costituzione, re-pubblicata, il consigliere giuridico può esercitare la sua professione a scelta, in qualsiasi delle forme previste per legge e dallo statuto della professione, osservando i provvedimenti riguardanti la compatibilità e l'incompatibilità nell'esercitazione di codesta.
Art. 26 - (1) Il consigliere giuridico è libero di scegliere e di cambiare in qualsiasi momento la sua opzione per l'esercitazione della professione.
(2) Il consigliere giuridico definitivo o tirocinante, a fine dell'esercitazione della professione, si iscriverà nell'Albo gestito dal collegio territoriale.
(3) Il consigliere giuridico è tenuto di annunciare per iscritto la direzione del collegio territoriale di cui fa parte con riguardo a qualsiasi intenzione di modifica della sua opzione riguardante l'esercitazione della professione.
Art. 27 . L'albo annuo
(1) Il collegio territoriale ha l'obbligo di elaborare annualmente l'albo, menzionando il nome ed il congome, il codice unico di registrazione, la posizione professionale, rispettivamente tirocinante o definitivo, nonchè la situazione in quanto riguarda l'esercitazione della professione (escluso, sospeso, ecc).
(2) Tramite la cura del collegio territoriale, l'Albo annuo e le modifiche intervenute vengono communicate all'. U.C.C.G.R. ed alle enti previste per legge.
Art. 28 - (1) Il consiglio del collegio territoriale rilascia delibere di registrazione nell'Albo dei consiglieri giuridici incompatibili, su richiesta oppure d'ufficio, e la reiscrizione nell'Albo viene fatta su richiesta, in seguito alla cessazione dello stato di incompatibilità.
(2) Le tasse di reiscrizione nell'Albo vengono stabilite da parte del Consiglio del Collegio territoriale.
Art. 29 - (1) I consiglieri giuridici i quali alla data dell'entrata in vigore della Legge n. 514/2003 hanno debuttato nella professione, qualsiasi fosse la loro anzianità nell'attività giuridica, vengono registrati nell'Albo con la menzione "definitivo".
(2) I consiglieri che alla data di entrata in vigore della Legge n. 514/2003 non possono fare la prova del debutto nella professione anteriormente a questa data vengono registrati nell'Albo con la menzione "tirocinante".
(3) Il laureato di una facoltà di giurisprudenza il quale sollecita l'iscrizione nella professione di consigliere giuridico ed il quale ha un'anzianità di almeno 5 anni in altre professioni giuridiche verrà registrato nell'Albo con la menzione "definitivo".
Art. 30 - La cessazione della qualità di consigliere giuridico
(1) La cessazione dell'esercitazione della professione di consigliere giuridico avviene nei seguenti casi:
a) tramite rinuncia scritta all'esercitazione della professione;
b) tramite decesso;
c) nel caso in cui contro il consigleire giuridico fosse stata adottata la misura dell'esclusione dalla professione.
(2) In tutti i casi di cessazione dell'esercitazione della professione di consigliere giuridico, costui non avrà più il diritto di utilizzare la tessera di consigliere giuridico, il distintivo, i timbri e la toga.
Art. 31 - La sospensione dell'esercitazione della professione di consigliere giuridico.
(1) L'esercitazione della professione di consigliere giuridico viene sospesa nei seguenti casi:
a) in caso di incompatibilità;
b) per il periodo di interdizione di esercitazione delle attività professionali, disposto per via di una decisione giuridica oppure disciplinare;
c) in caso di mancato pagamento delle tasse e dei contributi professionali per un periodo di 3 mesi dalla scadenza di codesti fino al loro integrale saldo;
d) nei casi in cui il consigliere giuridico svolgesse altre funzioni giuridiche o professioni stipendiate.
(2) In tutti i casi di sospensione dell'esercitazione della professione di consigliere giuridico, specificati alla comma precedente, nell'Albo veranno registrate le rispettive menzioni.
Art. 32 - Il trasferimento
(1) Il consigliere giuridico che, per ragioni valide, richiedesse il trasferimento in un altro collegio communicherà tal fatto tanto al collegio in cui è iscritto, quanto al collegio nel quale si iscriverà.
(2) La domanda di trasferimento va accompagnata dai documenti sui quali si basa e da un certificato rilasciato da parte del collegio dal quale viene richiesto il trasferimento, certificato rilasciato ulteriormente alla registrazione della domanda di trasferimento, tramite la quale si constata che il sollecitante non è stato escluso, non è diventato indegno o incompatibile, non si trova in corso di giudizio penale o disciplinare e che ha pagato al giorno le tasse ed i contributi professionali verso il collegio.
(3) Il consiglio del collegio dal quale viene richiesto il trasferimento approverà la domanda, la quale inoltrerà insieme al dossier di iscrizione nella professione, al collegio al quale viene sollecitato il trasferimento.
Art. 33 - (1) Il consiglio del collegio al quale viene richiesto il trasferimento soluzionerà la domanda, conformemente alla relazione elaborata da un consigliere delegato, il quale verificherà il dossier di iscrizione nella professione di colui che richiede il trasferimento, inoltrato da parte del collegio dal quale costui sollecita il trasferimento insieme al certificato menzionato nell'articolo precedente, autorizzerà adeguatamente l'iscrizione nell'Albo e rilascerà a costui la decisione di iscrizione nell'Albo, la tessera, il distintivo ed i timbri.
(2) Il consiglio del collegio dal quale il consigliere giuridico si trasferisce disporrà tramite decisione la cancellazione del consigliere giuridico trasferito dall'Albo gestito dal rispettivo collegio.
Art. 34 - Il consigliere giuridico trasferito ha l'obbligo di consegnare al collegio dal quale si trasferisce la tessera, il distintivo ed i timbri.
III. I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL CONSIGLIERE GIURIDICO
Art. 35 - I diritti del consigliere giuridico
(1) Il Consigliere giuridico ha il diritto di venir iscritto nell'Albo, con diritto di esercitazione della professione, ed ha il diritto di offrire consulenza giuridica, di rogare, di controfirmare, di vidimare per legalità atti giuridici, di assistere e di rappresentare qualsiasi ente, autorità pubblica, persona giuridica oppure qualsiasi entità interessata in tutti i campi di diritto, a norma della Legge n. 514/2003 e del presente statuto.
(2) Il consigliere giuridico tirocinante può inoltrare delle conclusioni presso la corte di giustizia e tribunali, come istanza di fondo, presso gli organi di indagine penale, nonchè presso tutti gli altri organi amministrativi con mansioni giurisdizionali.
(3) Il consigliere giuridico definitivo può inoltrare delle conclusioni presso le corti giuridiche di ogni grado, presso gli organi di indagine penale, nonchè presso tutte le autorità ed organi amministrativi con mansioni giurisdizionali.
Art. 36 - I consiglieri giuridici hanno il diritto di scegliere e di venir elletti negli organi di direzione dei collegi e dell'U.C.C.G.R, conformemente alle condizioni previste dagli statuti di tali organizzazioni professionali.
Art. 37 - A fine di garantire il segreto professionale, gli atti ed i lavori a carattere professionale in possesso del consigliere giuridico, presso il domicilio di costui e presso il posto dove esercita la sua professione, sono inviolabili.
Art. 38 - Il rapporto fra il consigliere giuridico e la persona giuridica che costui assiste o rappresenta non può venir incomodato o controllato.
Art. 39 - I consiglieri giuridici non rispondono dal punto di vista penale, materiale, amministrativo o in via disciplinareio per le affermazioni fatte verbalmente oppure per iscritto dinanzi alla corte di giudizio oppure ad altri organi, se tali affermazioni sono in relazione alla difesa e necessarie alla causa che è stata affidata a loro.
Art. 40 - Gli oneri del consigliere giuridico
(1) Il consigliere giuridico difende gli obblighi e gli interessi legitimi dell'ente, della persona giuridica, dell'autorità o dell'entità per la quale esercita la professione, offre consulenza e rappresentazione giuridica, vidima e controfirma gli atti a carattere giuridico rilasciati da codesti.
(2) Il consigliere giuridico offre consulenza, la sua oppinione essendo consultativa.
Il consigliere giuridico formula il proprio punto di vista in base ai provvedimenti legali ed al suo credo professionale.
Il consigliere giuridico manifesta indipendenza nel suo rapporto con gli organi di direzione della persona giuridica dove esercita la propria professione, nonchè con qualsiasi altra persona all'interno di codesta; il punto di vista formulato da parte del consigliere giuridico in relazione all'aspetto giuridico di una situazione non può venir cambiato o modificato da parte di nessuna persona, il consigliere giuridico mantenendo la propria opinione legale formulata inizialmente, qualsiasi fossero le circostanze.
Nell'esercitare della sua professione, il consigliere giuridico non può venir sottoposto a nessun tipo di pressione da parte della persona giuridica presso la quale esercita la professione, o da parte di nessun'altra persona giuridica di diritto pubblico o privato.
Il consigliere giuridico, nell'esercitazione della professione, si sottopone soltanto alla Costituzione, alla legge, allo statuto della professione ed alle regole dell'etica professionale.
(3) Il consigliere giuridico, nell'esercitazione vidimerà e firmerà atti a carattere giuridico, l'avviso positivo o negativo, nonchè la sua firma essendo applicati soltanto per quelli aspetti esclusivamente giuridici del rispettivo documento.
Il consigliere giuridco non si pronuncia con riguardo agli aspetti economici, tecnici o di altra natura inclusi nel documento avvisato o firmato da costui.
I consiglieri giuridici sono tenuti di osservare la solennità delle sedute di giuridico e di non adoperare espressioni offensive nei rapporti con la giuria, nei confronti degli altri consiglieri giuridici, avvocati oppure verso le parti dal processo.
Art. 41 - I consiglieri giuridici sono tenuti di studiare approfonditamente le cause nelle quali assistono o rappresentano le istituzioni, le autorità o le enti interessati, di presentarsi ai termini previsti presso le corti di giudizio o presso gli organi di indagine penale o presso altre istituzioni, di dimostrare diligenza e probità professionale, di perorare con dignità dinanzi al giudice ed alle parti del processo, di inoltrare conclusioni verbali o note di seduta ogni volta che consideri tal fatto necessario oppure quando la corte di giudizio disponga in tal senso.
Art. 42 - (1) I consiglieri giuridici sono tenuti di partecipare alle sedute convocate da parte del Consiglio del Collegio, alle attività professionali ed alle sedute degli organi di direzione di cui fanno parte.
(2) L'assentazione ripetuta ed ingiustificata costituisce una trasgressione disciplinare.
Art. 43 - (1) I consiglieri giuridici sono tenuti di mantenere le evidenze richieste per legge e quelle previste nei regolamenti del corpo professionale, adottate da parte del Consiglio U.C.C.G.R. - con riguardo alle cause nelle quali assistono o rappresentano, di vidimare per legalità gli atti giuridici e di pagare regolarmente le tasse ed i contributi stabiliti per la costituzione del bilancio del Collegio e del bilancio dell'.U.C.C.G.R.
(2) Su iscrizione o re-iscrizione nel collegio, ciascun consigliere giuridico pagherà una tassa stabilita da parte del Consiglio U.C.C.G.R., che rappresenta reddito tanto al bilancio del rispettivo collegio, quanto al bilancio dell' U.C.C.G.R.
Art. 44 - I consiglieri giuridici sono tenuti di restituire gli atti che sono stati affidati a loro all'istituzione, all'autorità o all'ente interessata dalla quale li hanno ricevuti.
Art. 45 - (1) L'obbligo di mantenere il segreto professionale, previsto nell'art.16 della legge n. 514/2003 è assoluto e limitato nel tempo, conformemente alla clausola di riservatezza. Tale obbligo si estende su tutte le attività del consigliere giuridico.
(2) Il consigliere giuridico non può venir obbligato di nessuna circostanza e da nessuna persona fiscia o giuridica di svelare il segreto professionale.
(3) Lo stesso obbligo spetta agli organi di direzione dei collegi territoriali ed ai dipendenti di codesti con riguardo alle informazioni di cui costoro sono a conoscenza nelle posizioni che occupano.
Art. 46 - (1) A 90 giorni dalla pubblicazione del presente statuto, i consiglieri giuridici sono tenuti di indossare la toga dinanzi a tutte le corti giuridiche.
(2) Le caratteristiche della toga sono identiche a quelle che riguardano l'esercitazione della professione di avvocato, la differenza consistendo nelle insegne proprie del corpo professionale e tramite le combinazioni dei colori nero con giallo-d'orato.
(3) ‘E proibito indossare la robei fuori del recinto della corte di giustizia.
Art. 47 - Le evidenze dell'attività di consigliere giuridico
(1) Le evidenza dell'attività del consigliere giuridico, gli atti ed i documenti tenuti da costui, ai sensi dei regolamenti riguardanti l'attività della persona giuridica, dell'entità a favore della quale esercita la sua professione.
(2) Il consigliere giuridico mantiene l'evidenza nei casi litigiosi oppure non-litigiosi sui quali è stato avvisato.
(3) Qualsiasi fossero i regolamenti della persona giuridica o dell'entità a favore della quale esercita la propria professione, il consigliere giuridico manterrà l'evidenza delle seguenti attività:
1) - le entrate e le uscite di corrispondenza giuridica numerate e datate;
2) - il registro di evidneza riguardante qualsiasi situazione litigiosa sulla la quale è stato avvisato;
3) - il registro di evidenza riguardante gli avvisi scritti datati e numerati;
4) - il regisro di registrazione degli atti giuridici attestati da parte del consigliere giuridico con riguardo all'identità delle parti, del contenuto e della data dei documenti;
I modelli di tali registri vengono adottati da parte della Commissione metodologica dell'U.C.C.G.R. e vengono communicati a tutti i collegi.
(4) Alla cessazione dei rapporti giuridici che stanno alla base dell'esercitazione della professione rispetto ad una persona giuridica pubblica o privata, entità interessata, romena o straniera, il consigliere giuridico consegnerà, a base di verbale, a scopo di archiviazione, tutti i documenti riguardanti l'attività svolta.
(5) La consegna a base di verbale, numerato e datato, dei documenti menzionati in alto, scarica il consigliere giuridico integralmente da qualsiasi responsabilità.
Art. 48 - Il consigliere giuridico è responsabile per l'inosservanza degli obblighi professionali, ai sensi della legge e del presente statuto.
Art. 49 - L'attività svolta da parte del consigliere giuridico è un'attività di mezzi e non di risultato.
Art. 50 - Alla cessazione del rapporto giuridico che sta alla base dell'esercitazione della professione di consigliere giuridico rispetto al beneficiario della prestazione, il consigliere giuridico informerà per iscritto il collegio da cui fà parte. Nel caso in cui il consigliere giuridico non effettuasse l'informazione summenzionata tempestivamente e continuasse di esercitare la propria professione, risponderà a norma dei regolamenti che sanzionano l'esercitazione senza diritto di una professione. In tal caso, sul verificarsi, il Collegio sanzionerà in via disciplinare il consigliere giuridico, a seconda della gravità della situazione.
Art. 51 - Il consigliere giuridico iscritto nel Collegio, ma il quale non potrà esercitare la professione, viene considerato sospeso.
Art. 52 - Al consigliere giuridico, funzionario pubblico, gli sono applicabili e fruisce anche dei provvedimenti della legge del funzionario pubblico.
Art. 53 - La protezione dei diritti professionali, economici e sociali del consigliere giuridico.
(1) Ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 514/2003, nella sua attività professionale il consigliere giuridico gode dalla protezione della legge, ai sensi dei provvedimenti della Legge n. 51/1995 per l'organizzazione e l'esercitazione della professione di avvocato, repubblicata, con le successive modifiche ed integrazioni.
(2) La perquesizione del consigleire giuridico, del domicilio o del posto di lavoro di costui oppure il prelevamento di iscritti o di beni da costui non può venir effettuata che da parte del procuratore in base ad un mandato rilasciato dal giudice.
Art. 54 - L'esercitazione delle attività specifiche alla professione di consigliere giuridico: consulenza, assistenza, rappresentazione giuridica, vidimazione per carattere legale e controfirmazione di atti giuridici da parte di persone non-autorizzate tramite l'inosservanza delle condizioni previste per legge e dal presente statuto rappresenta esercitazione senza diritto della professione di consigliere giuridico e viene sancita conformemente alle legge penale.
Art. 55 - (1) Tutti i consiglieri giuridici associati, membri dei collegi territoriali hanno il dovere di partecipare alle attività professionali, agli stage di preparazione professionale, alle conferenze, ai simposio ed a qualsiasi altra manifestazione organizzata dai collegi territoriali e dall'U.C.C.G.R. a norma degli statuti e dei regolamenti di codesti.
(2) I collegi e l'U.C.C.G.R. hanno il dovere di agire tramite tutti i mezzi legali per l'organizzazione e l'esercitazione unitaria e specializzata della professione.
(3) L'assentazione ingiustificata del consigliere giuridico associato dalle forme di preparazione professionale oppure il mancato superamento di codeste costituisce trasgressione in via disciplinareio, essendo sancita con la sospensione dalla professione per un periodo fra un mese e 6 mesi.
Art. 56 - I collegi e l'U.C.C.G.R. possono collaborare a fine di realizzare e di promuovere le politiche e le strategie di formazione professionale dei consiglieri giuridici col Consiglio Nazionale di Formazione Professionale degli Adulti (C.N.F.P.A.), costituito ai sensi dei provvedimenti della Legge n. 132/1999, repubblicata.
Art. 57 - (1) Ai sensi dell'art. 38, dell'art. 39 comma (1) lett. g), art. 188 comma (1), lett. c), e) e g), dell'art. 189 lett. a, c), e) e f), dell'art. 190 e 193 della Legge n. 53/2003, con le successive modifiche, corroborata con l'art. 41 comma (2) della Costituzione, repubblicata, i beneficiari dei servizi professionali dei consiglieri giuridici assunti o nominati inizieranno la partecipazione tanto agli stage di formazione professionale, quanto a tutte le forme di preparazione professionale specifiche alla professione di consigleire giuridico, tramite atti integrativi agli atti di assunzione dei servizi professionali oppure negli atti di nomina, garantendo il pagamento dei costi occasionati da tali forme di preparazione professionale.
(2) A fine della formazione professionale dei consiglieri giuridici assunti oppure nominati in funzione, i beneficiari dei servizi professionali di costoro saranno a carico dei costi per la riorganizzazione della professione occasionati da: l'iscrizione nel collegio, l'acquisto della toga, della tessera di consigliere giuridico, del distintivo, dei timbri professionali nonchè di tutti i registri di evidenza professionale.
(3) I costi sostenuti dal consigleire giuridico, occasionati dalla riorganizzazione della profesisone specificata alla comma precedente, saranno rimborsati a costui da parte dell'autorità o dall'ente pubblico oppure dalla persona giuridica a favore della quale costui esercita la professione di consigliere giuridico.
Art. 58 - (1) Le autorità, le enti e le persone giuridiche presso i quali i consiglieri giuridici esercitano la professione in modo permanente sono tenute di assicurare a costoro degli spazi distinti ed adeguati tanto per l'ottimo svolgimento delle attività professionali, ma sopratutto per l'assicurazione della riserbatezza e del segreto professionale stabiliti per legge.
(2) Allo stesso fine, per l'adeguata esercitazione della professione di consigliere giuridico, codeste assicureranno la base tecnico-materiale necessaria, i prodotti di cancelleria e qualsiasi altra utilità necessaria alla realizzazione del servizio professionale.
Art. 59 - Le autorità amministrative distrittuali e locali assicureranno appoggio per l'identificazione di spazi adeguati al funzionamento delle organizzazioni professionali, dei collegi dei consiglieri giuridici e per l'assicurazione della formazione professionale dei suoi membri, i quali esercitano un servizio professionale specializzato, di interesse generale.
Art. 60 - (1) A cambio della sua attività professionale, il consigliere giuridico ha il diritto ad una remunerazione di base, stabilita tramite trattativa per il consigliere giuridico che ha lo statuto di dipendente, oppure ai sensi delle leggi speciali per colui che è nominato nella posizione.
(2) Separatamente dalla remunerazione di base in tal modo stabilita, nella valutazione dello specifico del lavoro e dell'importanza sociale dei servizi professionali, ai sensi degli artt. 25 e 26 della Legge n. 53/2003, con le successive modifiche, il consigleire giuridico può trattare prestazioni addizionali in denaro rappresentanti la clausola di mobilità e la clausola di riserbatezza.
(3) In termine di 80 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto della professione di consigliere giuridico, le autorità pubbliche, le enti e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato opereranno le modifiche previste nel presente statuto con riguardo all'assunzione, alla rimunerazione, alla determinazione dello statuto, dei diritti e degli obblighi dei consiglieri giuridici ai quali hanno nominato oppure ai quali hanno assunto.
IV. L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE DI CONSIGLIERE GIURIDICO
A. L'organizzazione ed il funzionamento del Collegio dei Consiglieri Giuridici
Art. 61 - (1) Il collegio territoriale è l'organizzazione professionale creata per tutti i consiglieri giuridici associali in questa forma di organizzazione in un distretto oppure nel municipio di Bucarest, qualsiasi fosse il ramo, il campo di attività o il posto di esercitazione della professione, che assicura l'organizzazione e l'esercitazione della professione di consigliere giuridico in modo unitario e che difende i diritti e gli interessi legitimi dei consiglieri giuridici.
(2) Il collegio territoriale è una persona giuridica di interesse generale la quale ha la sede nella città di residenza del distretto, rispettivamente nel municipio di Bucarest.
(3) Il collegio territoriale ha patrimonio e bilancio proprio. Il patrimonio del Collegio può essere adoperato in attività producenti di redditi, conformemente alle condizioni del diritto comune.
(4) Il contributo dei consiglieri giuridici alla realizzazione del bilancio proprio viene stabilito da parte di ciascun collegio.
(5) Il collegio territoriale svolge la sua attività in base allo statuto proprio.
Art. 62 - Gli organi di direzione dei collegi territoriali vengono stabiliti negli statuti propri.
Art. 63 - Le mansioni e le responsabilità degli organi di direzione dei collegi territoriali vengono stabiliti negli statuti propri.
Art. 64. All'interno di ciascun collegio esistono un segretario generale ed un tesoriere, una commissione di revisori composta da 3-5 membri ed una commissione di disciplina composta da 3-5 membri, le cui mansioni vengono stabilite tramite regolamenti propri di funzionamento approvati da parte dell'Assemblea generale del Collegio, in base alle delibere del Consiglio dell'U.C.C.G.R.
Art. 65 - I collegi territoriali costituiti in seguito alla costituzione dell'U.C.C.G.R. diventano membri con pari diritti ed obblighi tramite associazione.
Art. 66 - I presidi di tali collegi sono di diritto membri del Consiglio U.C.C.G.R.
B. L'unione dei Collegi dei Consigleiri Giuridici della Romania.
Art. 67 - (1) L'U.C.C.G.R. è composta da tutti i collegi dei consiglieri giuridici della Romania ed include tutti i consiglieri giuridici iscritti nell'Albo di costoro, aventi il diritto di esercitazione della professione di consigliere giuridico ed ha come scopo l'organizzazione unitaria dell'esercitazione della professione di consigliere giuridico nella Romania.
(2) L'U.C.C.G.R. è una persona giuridica di interesse generale, avente patrimonio e bilancio proprio.
(3) Il bilancio dell'U.C.C.G.R. viene costituito dai contributi dei collegi nelle quote stabilite dal Congresso dell'U.C.C.G.R.
(4) Il patrimonio dell'U.C.C.G.R. può venir adoperato in attività che producono redditi, conformemente alle condizioni di diritto comune.
Art. 68 - (1) Gli organi di direzione dell'U.C.C.G.R. sono:
a) Il Congresso dei Collegi dei Consiglieri Giuridici della Romania;
b) Il Consiglio dell'U.C.C.G.R;
c) L'ufficio esecutivo;
d) Il presidente
e) Il primo-vicepresidente;
f) Vicepresidenti.
(2) Nella struttura centrale dell'U.C.C.G.R. funziona:
a) il segretario generale;
b) la Commissione centrale di revisori;
c) la Commissione centrale di disciplina;
d) la Commissione metodologica di organizzazione e di esercitazione della professione di consigliere giuridico;
e) l'apparecchio tecnico-amministrativo.
Art. 69 - (1) Il Congresso dei Collegi dei Consiglieri Giuridici della Romania è costituito da un delegato per 100 consiglieri giuridici da ciascun collegio e dai decani dei collegi.
(2) Il congresso ordinario si riunisce annualmente, su convocazione del Consiglio dell'U.C.C.G.R. oppure su convocazione del presidente U.C.C.G.R.
(3) Su richiesta di almeno un terzo del numero dei collegi. Il Consiglio U.C.C.G.R. è tenuto di convocare il congresso in seduta straordinaria, in termine di massimo 10 giorni dalla sollecitazione di costoro.
Art. 70 - (1) La convocazione del congresso ordinario viene fatta entro almeno un mese prima della data stabilita, tramite notifica per iscritto dei collegi e tramite pubblicazione in un giornale centrale.
(2) I consigli dei collegi sono tenuti di affissare in un luogo pubblico la data della convocazione e l'ordine del giorno presso la sede del collegio e presso le istanze giuridiche della circoscrizione territoriale di codesti.
(3) I collegi territoriali sono tenuti di eleggere i loro delegati in termine di almeno 10 giorni prima del congresso.
(4) Il congresso è legalmente costituito con la presenza di almeno due terzi del numero dei suoi membri ed adotta decisioni col voto della maggioranza dei membri presenti.
(5) Ciascun collegio ha diritto ad un unico voto nel Congresso U.C.C.G.R.
Art. 71 - Il Congresso U.C.C.G.R. ha competenze previste nello Statuto dell'U.C.C.G.R.
Art. 72 - (1) Il Consiglio dell'U.C.C.G.R. è composto dai presidi dei collegi territoriali.
(2) Il mandato dei membri del Consiglio U.C.C.G.R. è di 4 anni. Nel caso della cessazione del mandato di uno di loro, il suo sosituto eseguisce la differenza di mandato. Il sostituto è nominato da parte dell'assemblea generale del collegio territoriale.
(3) Il Consiglio U.C.C.G.R. si riunisce ogni trimestre oppure ogni volta che risulti necessario, su convocazione del presidente U.C.C.G.R. La convocazione verrà fatta con almeno 10 giorni prima della data della riunione.
(4) Su richiesta di almeno un terzo del numero dei membri del consiglio oppure in casi eccezionali, il presidente U.C.C.G.R. convocherà il consiglio in seduta straordinaria entro massimo 5 giorni dalla data della sollecitazione o dell'evento giustificativo.
(5) Il Consiglio U.C.C.G.R. lavora nella presenza di almeno due terzi del numero dei suoi membri ed adotta decisioni valide col voto della maggioranza dei membri presenti.
(6) Ciascun collegio territoriale ha diritto ad un unico voto nelle sedute del Consiglio U.C.C.G.R.
Art. 73 - Il Consiglio U.C.C.G.R. ha mansioni e competenze stabilite tramite lo Statuto dell'U.C.C.G.R.
Art. 74 - L'Ufficio Esecutivo dell'U.C.C.G.R. è composto dal presidente e dal primo-vicepresidente dell' U.C.C.G.R., nonchè dai 3 vicepresidenti elletti dal Congresso U.C.C.G.R. fra i suoi membri per un mandato di 4 anni. Uno dei vicepresidenti, stabilito su proposta del presidente, svolge la funzione di segretario dell'Ufficio executivo dell' U.C.C.G.R.
Art. 75 - L'Ufficio esecutivo dell'U.C.C.G.R. ha le mansioni e le competenze stabilite tramite lo Statuto dell' U.C.C.G.R.
Art. 76 - Il Presidente dell' U.C.C.G.R. ha le seguenti mansioni:
a) rappresenta U.C.C.G.R. nei rapporti con persone fisiche e giuridiche dal paese e dall'estero;
b) firma convenzioni e contratti a nome dell' U.C.C.G.R., con l'autorizzazione dello Studio esecutivo dell' U.C.C.G.R;
c) convoca e dirige le sedute del Consiglio U.C.C.G.R. e dell'Ufficio esecutivo;
d) dispone il pagamento dei costi di bilancio e di estra-bilancio dell' U.C.C.G.R.
e) firma gli atti del consiglio e dell'Ufficio esecutivo.
Art. 77 - Il Primo-vicepresedinte dell' U.C.C.G.R. è il sostituto di diritto del presidente U.C.C.G.R. ed ha le seguenti mansioni:
a) coordina ed organizza l'attività corrente dei reparti professionali ed amministrativi dell' U.C.C.G.R.;
b) sorveglia i rapporti fra le strutture centrali della professione ed i collegi territoriali, nonchè i rapporti fra codesti ultimi;
c) offre appoggio ed aiuto ai collegi nei loro rapporti con le autorità centrali e locali;
Art. 78 - I vicepresidenti dell'U.C.C.G.R. sono in numero di 3 e sono sostituti del presidenti, in mancanza del primo-vicepresidente, nell'ordine stabilito da costui.
Art. 79 - I vicepresidenti dell'U.C.C.G.R. coordinano ed orientano l'attività corrente dei collegi.
Art. 80 - Il segretario generale dell' U.C.C.G.R. viene elletto da parte del Congresso U.C.C.G.R. e svolge le mansioni stabilite dall'Ufficio esecutivo dell' U.C.C.G.R.. Il suo mandato è di 4 anni.
Art. 81 - Nelle strutture centrali di direzione della professione di consigliere giuridico: Il Consiglio U.C.C.G.R., l'Ufficio esecutivo dell' U.C.C.G.R., il presidente, il primo-vicepresedinte ed i vicepresidenti U.C.C.G.R. La durata del mandato in funzione è di 4 anni e qualsiasi titolare di mandato può venir rieletto nella stessa oppure in altra posizione all'interno di queste strutture centrali di direzione.
Art. 82 - (1) La commissione centrale di revisori dell' U.C.C.G.R. è composta da 3-5 membri elletti da parte del Congresso U.C.C.G.R. per un mandato di 4 anni, tra i quali uno ha la qualità di contabile autorizzato o di perita contabile.
(2) La commissione centrale dei revisori ha l'obbligo di verificare ogni trimestre le attività economico-finanziarie dell' U.C.C.G.R. e di disporre le misure necessarie alla buona amministrazione del patrimonio dell' U.C.C.G.R.
(3) La commissione centrale di revisori funziona in base al regolamento proprio, validato da parte del Congresso U.C.C.G.R.
Art. 83 - (1) La commissione centrale di disciplina dell' U.C.C.G.R. è composta da 5-9 membri, elletti dal Congresso U.C.C.G.R. per un mandato di 4 anni.
(2) I Membri della Commmissione centrale di disciplina vengono elletti fra i consiglieri giuridici aventi un'anzianità maggiore di 10 anni in attività giuridiche.
(3) La commissione centrale di disciplina organizza, mantine le proprie evidenze, svolge i suoi lavori e funziona in base al regolamento proprio, validato da parte del Congresso U.C.C.G.R.
Art. 84 - La commissione metodologica di organizzazione e di esercitazione della professione di consigliere giuridico è composta da 7-9 membri elletti da parte del Congresso U.C.C.G.R. e funziona in base al regolamento proprio, validato dal Congresso U.C.C.G.R.
Art. 85 - Ciascun collegio è a carico deI costi necessari alla partecipazione dei membri del Consiglio U.C.C.G.R., dei membri dell'Ufficio esecutivo dell' U.C.C.G.R. e dei membri delle commissioni centrali di revisori, di disciplina e della commissione metodologica alle seduti di tali organi.
V. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 86 - Il presente statuto verrà messo in applicazione come segue:
a) in termine di 30 giorni dall'addozione del presente statuto, le direzioni dei collegi inoltreranno all' U.C.C.G.R. i dati ed i documenti necessari all'iscrizione in evidente dei consiglieri giuridici definitivi e tirocinanti.
b) in termine di 45 giorni dall'adozione dello statuto, il Consiglio U.C.C.G.R. e le commissioni U.C.C.G.R. adotteranno i regolamenti professionali che veranno communicati ai collegi territoriali;
c) il presente statuto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, a scopo dell'applicazione della Legge n. 514/2003.
Art. 87 - In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, del presente statuto, la consulenza, la rogazione, la vidimazione per legalità e la controfirma degli atti giuridici, l'assistenza e la rappresentazione giuridica delle enti, delle pubbliche autorità, delle persone giuridiche veranno realizzati soltanto da parte dei consiglieri giuridici iscritti nell'Albo.
Art. 88 - Le insegne del corpo professionale, il distintivo e la tessera del consigliere giuridico, il modello dei timbri dei collegi e dei consiglieri giuridici nonchè il modello delle procure di rappresentazione giuridica sono incluse negli allegati n. 1-7*) i quali fanno parte integrante del presente statuto.
Gli allegati n. 1-7 vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, insieme al presente statuto.
Art. 89 - Il superamento dei termini di pagamento delle tasse e dei contributi professionali implica l'obbligo di pagametno degli aumenti di ritardo in valore totale di 0.5% applicato sulla somma dovuta per ciascun giorno di ritardo.
Art. 90 - Il consigliere giuridico è tenuto di comprovare la sua qualità e di comprovare la propria identità in base all'atto "Tessera di consigliere giuridico" di fronte a qualsiasi corte giuridica di ogni grado, di fronte alle enti ed alle autorità dello stato e di fronte ad altri consiglieri giuridici ed avvocati con i quali entra in contratto in occasione dell'adempimento degli atti specifici alla professione.
Art. 91 - I conflitti di qualsiasi natura fra i consiglieri giuridici oppure fra il consigliere giuridico e gli avvocati, magistrati o altre autorità pubbliche vanno portati tempestivamente a consocenza, per iscritto, del preside del collegio, da parte del consigliere giuridico in causa, il quale deciderà con riguardo alle misure da essere adottate.
Art. 92 - Il presente statuto è stato adottato da parte del Congresso Straordinario dei Collegi dei Consiglieri Giuridici della Romania del 6 marzo 2004, per via dei rappresentanti legali, ed entra in vigore alla data della sua adozione, dovendo ulteriormente venir pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I.
*) Gli allegati n. 1-7 vengono riprodotti nel facsimile.
IL COLLEGIO DEI CONSIGLIERI GIURIDICI
PROCURA
DI
RAPPRESENTAZIONE GIURIDICA
Il Sig. (la Sig.ra) consigliere giuridico ______________________registrato nell'Albo del Collegio dei Consiglieri Giuridici _____________________col n._______/______viene autorizzato(a) da parte (dell'autorità, ente, persona giuridica)___________________________ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 514/2003 di rappresentarla nei raporti con _____________________________
________________________________________________________________
nel dossier n. __________/_______________, di formulare e di sostenere le difese necessarie e di inoltrare conclusioni orali o scritte in codesta causa.
Beneficiario Consigliere giuridico
.................................................................................................................................
IL COLLEGIO DEI CONSIGLIERI GIURIDICI
_____________________________________
S.C.
_____________________________________
PROCURA
DI
RAPPRESENTAZIONE GIURIDICA
La S.C. _______________________________tramite il Sig. (la Sig.ra) consigliere giuridico_______________________________registrato nell'Albo del Collegio dei Consiglieri Giuridici __________________________sotto il n.______/_____ viene autorizzata da parte di __________________in base al contratto di prestazione servizi giuridici n. ________del ________________di rappresentarlo(a) nei rapporti con_____________________________________
________________________________________________________________
nel dossier n. ________/____________di formulare e di sostenere le difese necessarie e di inoltrare conclusioni orali e scritte in codesta causa.
Beneficiario la S.C. _____________________
.................................................................................................................................
IL COLLEGIO DEI CONSIGLIERI GIURIDICI
S.C.
PROCURA
DI
RAPPRESENTAZIONE GIURIDICA
(Sostituzione)
La S.C.___________________registrata nell'Albo speciale dei Collegi dei Consiglieri Giuridici ________________________sotto il n._____/_________tramite il Sig. (la Sig.ra) consigliere giuridico____________________________registrato nell'Albo del Collegio dei Consiglieri Giuridici__________________sotto il n._______/______sostituisce la S.C. ______________________________________autorizzata da ______________in base al contratto di prestazione servizi giuridici n._________del ____________di rappresentarlo(a) nei rapporti con_________________________________nel dossier n.__________/__________, di formulare, di sostenere le difese necessarie e di inoltrare conclusioni verbali in codesta causa.
La S.C.__________________ La S.C._____________________
(titolare) (sostituta)